IL MODELLO ORGANIZZATIVO CONFORME AL D.L.VO 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.

Per la prima volta nell’ordinamento italiano è stata introdotta la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio delle stesse da soggetti, persone fisiche, che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Questa responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che materialmente ha realizzato il fatto.

 

I destinatari del Decreto sono: gli enti forniti di personalità giuridica; le società; le associazioni anche prive di personalità giuridica; gli enti pubblici economici; gli enti privati concessionari di un pubblico servizio.

Per quanto riguarda il criterio oggettivo di imputazione del reato all’ente, la responsabilità della persona giuridica sorge in dipendenza della realizzazione di alcuni reati, da parte di taluni soggetti individuati nel Decreto, nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo. Il novero dei reati-presupposto, contenuto nel testo originario del Decreto, è stato progressivamente ampliato.

Tale responsabilità sorge soltanto in occasione delle realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all’ente e solo nell’ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio di esso; quindi non solo quando il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l’ente ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell’interesse dell’ente.

 

Esonero da responsabilità

L’art. 6 del Decreto contempla l’esonero dell’ente da responsabilità se si dimostra, prima della commissione del fatto, che si verifichino determinate condizioni diverse in base alla posizione ricoperta dai soggetti responsabili.

a) Soggetti in posizione apicale

L’ente deve provare:

  • di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali previsti;
  • di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  • che le persone che hanno commesso il reato lo abbiano fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
  • che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo a ciò preposto.

b) Soggetti sottoposti all’altrui direzione

L’ente deve provare di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. L’ente infatti sarebbe responsabile qualora la commissione del reato fosse resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza; inosservanza che è esclusa quando si verifica la condizione di un modello efficacemente attuato.

L’efficacia del modello deve essere garantita attraverso:

  • la verifica costante della sua corretta applicazione;
  • l’adozione di un adeguato sistema sanzionatorio.

A tal fine l’ente deve creare al proprio interno un Organismo di vigilanza e di controllo, dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo idoneo a verificare il funzionamento, l’attuazione ed il rispetto da parte dei destinatari del modello.

La responsabilità sussiste comunque quando:

1)   l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

2)   il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

Il Decreto prevede inoltre (art. 6) che i modelli debbano

  • individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
  • prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
  • individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
  • prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello.

 E’ altresì previsto che negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilare possa essere svolto direttamente dall’Organo dirigente.

Il modello deve essere essenzialmente fondato su un sistema di controlli preventivi attuato mediante l’adozione di procedure dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni nell’ambito degli specifici processi includenti fattori di rischio tipici.

Il D.l.vo 231/2001 assume rilevanza anche ai fini di alcuni reati ambientali che sono stati recentemente inseriti nell’elenco di reati presupposti interessati dal decreto. Quindi anche il Sistema di Gestione Ambientale riveste  un grande significato.